La partecipazione all’ultimo appuntamento di ๐๐ง๐๐ข๐๐๐ง๐ญ๐ ๐๐ซ๐จ๐๐๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐จ mi ha permesso di approfondire una questione nodale riguardante l’inchiesta su Crans Montana: la scelta della magistratura vallesana di non procedere con esami autoptici sistematici.
Nell’esercizio della professione criminologica e forense, รจ essenziale operare una distinzione netta tra l’emotivitร sociale e il rigore delle procedure giuridiche. Come opportunamente evidenziato dal Prof. Galassi (giร attivo presso l’Universitร di Zurigo dal 2015 al 2018) e come io stessa, Cristina Brasi, riscontro costantemente nelle mie attuali collaborazioni professionali con il territorio svizzero, l’analisi di questo caso non puรฒ prescindere dalla conoscenza della struttura dell’ordinamento elvetico.
L’ordinamento elvetico attribuisce un valore preminente al principio di autodeterminazione e all’integritร del corpo. In Svizzera, l’autopsia non รจ concepita come un atto burocratico di routine, bensรฌ come un intervento invasivo la cui esecuzione รจ subordinata a criteri di stretta necessitร giudiziaria. Qualora gli esami esterni e i rilievi tossicologici siano ritenuti sufficienti a confermare la causa del decesso (come nel caso dell’intossicazione da monossido di carbonio e acido cianidrico) il sistema predilige la tutela della sfera privata e la rapida restituzione delle salme ai congiunti.
Oltre al dato puramente normativo, emerge l’importanza delle variabili socioculturali. Esiste una divergenza sostanziale nella gestione del lutto e della risposta giudiziaria tra la sensibilitร latina e il pragmatismo svizzero.
Comprendere queste dinamiche non significa giustificare acriticamente un operato, ma acquisire gli strumenti necessari per condurre un’analisi obiettiva. Il rischio, quando la componente emotiva sovrasta quella tecnica, รจ quello di disperdere l’attenzione su aspetti procedurali legittimi, ignorando invece i reali e obiettivi elementi di negligenza che meritano l’attenzione degli inquirenti.
La criminologia e le scienze giuridiche hanno il dovere di garantire equitร e rigore metodologico, proteggendo la ricerca della veritร dalle distorsioni della percezione pubblica.
